GA.EL. ASCENSORI
 

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Legislazione

La GA.EL. ASCENSORI  ha come primario obiettivo la piena soddisfazione della Clientela attraverso la chiarezza e la trasparenza delle informazioni, per tale motivo mette gratuitamente a Vostra  disposizione una raccolta delle più importanti leggi in vigore nel campo dell' installazione, manutenzione di ascensori e montacarichi.

 

 

Sollevatori e trasportatori di tipo fisso per disabili (montascale o servoscale). Requisiti di sicurezza.
 
Riepilogo della normativa specifica per Piattaforme elevatrici (Minilift).
 
Riepilogo della normativa specifica per i Montascale.
 
Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi ad uso privato.
 
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
 
Norme per la sicurezza degli impianti.
 
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
 
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46, in materia di sicurezza degli impianti.
 
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
 
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
 
Direttiva 98/37/CEE per la Certificazione CE.
 
Direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori.
 
Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici.
 
Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato.
 
Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato.
 
Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
 
Circolare Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici - 22 giugno 1989, n. 1669/U.L.
 
Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del presidente della repubblica 24 luglio 1996, n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili.
 
Requisiti relativi alle macchine secondo la direttiva CE "Macchine" 89/392/CEE, Macchine destinate al sollevamento e allo spo-stamento delle persone.

 

 

 

                           FAQ- ASCENSORI
 

Hai un dubbio sulle normative che riguardano il tuo ascensore?  Di seguito troverete una serie di domande e risposte utili.           

 

   


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La tassa di concessione governativa si deve ancora pagare?
-
Quali ascensori sono soggetti alle verifiche periodiche?
-Di chi è l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche?
-La legge prevede un numero minimo di controlli da effettuarsi durante l’anno da parte della ditta di manutenzione?
-Gli Enti Notificati privati possono eseguire i collaudi di primo impianto o per tale procedura occorre rivolgersi all’ISPESL?
-Esiste un dispositivo automatico per far uscire le persone bloccate nella cabina mobile?
-La nuova legge 162 ha introdotto l’obbligatorietà del telefono nella cabina mobile, tale normativa riguarda tutti gli ascensori o solo quelli di nuova costruzione? Nel secondo caso si potrebbe installare comunque anche su un ascensore preesistente?
-Nel ns. Condominio c’è un disabile su sedia a rotelle . E’ vero che esistono dei finanziamenti ottenibili per trasformare l’ascensore e renderlo più facilmente utilizzabile da un portatore di Handicap?
-I lavori di manutenzione straordinaria rientrano tra quelli per cui si più richiedere il 36% di abbattimento dell’Irpef?
-Qual è l’iter amministrativo da seguire per ottenere il numero di matricola dal Comune dopo aver installato un nuovo impianto?
-Chi deve fornire il libretto dell’ascensore?
-Dove deve essere custodito il libretto dell’ascensore?
-Qual è la documentazione che l’installatore a ditta è obbligata a lasciare nel locale del macchinario?
-Ogni quanto vanno eseguite le verifiche sull’ascensore?
-Qual è la procedura da seguirsi in caso di verifica periodica con esito negativo?
-Nel caso di impossibilità a garantire gli spazi liberi in fossa e/o in testata quale tipologia di ascensore si può installare?
-Quale norma va seguita in caso di modifica di un impianto preesistente?
-Cosa ha introdotto il DPR 462/01?
-Perché si effettuano le verifiche periodiche?
-Quando si effettua una verifica straordinaria?
-Perché l'obbligo della manutenzione?
-Cosa sono "libretto e targa"?
-Quali sono i divieti principali?
-Un impianto non collaudato (anche se fermo, inutilizzato) ma con le pratiche di collaudo presentate all'ISPESL / Ispettorato del Lavoro o al Comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve fare?
-Un impianto non collaudato e con le pratiche di collaudo non presentate all'ISPESL / Ispettorato del Lavoro o al Comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve fare?
-Tutti gli impianti costruiti secondo la norma precedente alla Direttiva Ascensori possono essere adeguati?
-Se si è già pagato i bollettini ISPESL, può ugualmente avvalersi delle altre forme di collaudo per regolarizzare la sua situazione?
-E' possibile richiedere la restituzione delle quote versate con i bollettini per le prestazioni, esame progetto e/o collaudo, che l'ISPESL non eseguirà?
-Se un impianto da collaudare non ha ancora il numero di matricola può essere ugualmente collaudato?
-Cosa si deve fornire al Comune e all'ISPESL una volta avvenuto il collaudo positivo?
-Alcuni Comuni richiedono il nominativo del soggetto incaricato delle verifiche periodiche entro 10 giorni dal rilascio del verbale di collaudo, minacciando in alcuni casi anche delle multe, cosa bisogna fare?
-L'avvenuto collaudo positivo esime il proprietario dell'ascensore o il suo legale rappresentante dall'effettuare l'analisi dei rischi e dall'applicare la Legge 626/94 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro?
-Chi sono i soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche?
- Dopo che è stato definito l'accordo con il soggetto incaricato dell'esecuzione delle verifiche periodiche cosa bisogna fare?
- Se l'ultima verifica periodica, è avvenuta da oltre due anni cosa deve fare il proprietario?
-Come è possibile sapere quando è avvenuta l'ultima verifica periodica dell'ascensore?
-Se un impianto è stato collaudato ma è fermo cosa bisogna fare?
-Si può mettere in esercizio un impianto collaudato da più di due anni?
-Chi è responsabile e a carico di chi sono le spese dell'effettuazione delle verifiche periodiche?
-La ditta di manutenzione deve essere sempre presente durante le verifiche periodiche?
-Se l'ascensore deve essere ammodernato, le modifiche possono essere progettate a vecchia normativa?
-Dopo una modifica importante a chi deve essere richiesta la verifica straordinaria?
-Quando si definisce 'importante' una modifica?
-In quali altri casi deve essere richiesta la verifica straordinaria?
-La Direttiva Ascensori quali sanzioni prevede?



 




La tassa di concessione governativa si deve ancora pagare?

No. La tassa annuale di concessione governativa che si versava per il rinnovo della licenza di esercizio degli impianti elevatori è stata da anni abrogata. Non esiste nessun compenso fisso da versare all’erario per il mantenimento in esercizio dell’elevatore.

Quali ascensori sono soggetti alle verifiche periodiche?
Tutti gli elevatori per i quali è obbligatorio un controllo di manutenzione periodica (a partire dai montacarichi con portata 24 Kg. in su) devono necessariamente essere verificati ogni 24 mesi da un Ingegnere di un Ente Notificato privato e da un Ispettore ASL o da funzionario di altro Organismo equipollente e competente nella circostanza ( Motorizzazione, Genio Civile ecc. ecc.)

Di chi è l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche?
L’obbligo di richiedere le verifiche periodiche o straordinarie è sempre del proprietario dell’ascensore o del suo legale rappresentante (es. l’amministratore del condominio)

La legge prevede un numero minimo di controlli da effettuarsi durante l’anno da parte della ditta di manutenzione?
La normativa tecnica non interviene ad indicare con quale frequenza devono essere verificati gli elevatori da parte dei tecnici della ditta di manutenzione incaricata; essa stabilisce solamente che ogni 6 mesi devono essere fatti controlli approfonditi sulle componenti preposte alla sicurezza. I risultati delle verifiche devono essere annotati su apposito intercalare posto nel libretto di immatricolazione (se reperibile) o su di una schedina esposta nel locale del macchinario.

Gli Enti Notificati privati possono eseguire i collaudi di primo impianto o per tale procedura occorre rivolgersi all’ISPESL?
Gli Enti Notificati possono eseguire i collaudi di primo impianto così come le verifiche straordinarie a seguito di lavori o trasformazioni.

Esiste un dispositivo automatico per far uscire le persone bloccate nella cabina mobile?
Si ma tale dispositivo funziona esclusivamente in caso di mancanza spontanea di alimentazione di rete. Per qualsiasi altro guasto, meccanico od elettrico, occorre eseguire la manovra manuale di emergenza.

La nuova legge 162 ha introdotto l’obbligatorietà del telefono nella cabina mobile, tale normativa riguarda tutti gli ascensori o solo quelli di nuova costruzione? Nel secondo caso si potrebbe installare comunque anche su un ascensore preesistente?
La nuova disposizione riguarda esclusivamente gli elevatori commercializzati dopo il 30/06/1999. E’ comunque possibile installare un dispositivo di telesoccorso su ogni elevatore purché sia disponibile una linea telefonica fissa.


Nel ns. Condominio c’è un disabile su sedia a rotelle . E’ vero che esistono dei finanziamenti ottenibili per trasformare l’ascensore e renderlo più facilmente utilizzabile da un portatore di Handicap?
La legge 13/89 prescrive che la regione stanzi annualmente dei fondi destinati al finanziamento di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Anche un privato cittadino, purché ne abbia i requisiti che gli diano diritto, può presentare richiesta del finanziamento, finalizzato al miglioramento dell’utilizzo dell’ascensore.


I lavori di manutenzione straordinaria rientrano tra quelli per cui si più richiedere il 36% di abbattimento dell’Irpef?
Si. I lavori di manutenzione dell’ascensore rientrano tra quelli per i quali è prevista l’agevolazione fiscale.


Qual è l’iter amministrativo da seguire per ottenere il numero di matricola dal Comune dopo aver installato un nuovo impianto?
A seguito della installazione di un nuovo impianto la ditta installatrice redige, secondo le modalità prescritte nella Direttiva 95/16/CE, l’attestato di conformità CE dell’impianto consegnandolo al proprietario dello stesso il quale ha 10 giorni di tempo per comunicare, al competente ufficio comunale, la messa in servizio dell’ascensore. Dalla data di tale comunicazione, l’ufficio comunale ha 30 gg di tempo per rilasciare il numero di matricola comunicandolo sia al proprietario sia all’organismo notificato incaricato dell’effettuazione delle verifiche periodiche.

Chi deve fornire il libretto dell’ascensore?
Per gli ascensori installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE, secondo la lettera circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 12/12/2006 prot. 0072024, il registro (libretto) dell’impianto deve essere prodotto dall’installatore insieme a tutta la documentazione tecnica necessaria da lasciarsi nel locale del macchinario.

Dove deve essere custodito il libretto dell’ascensore?
Il libretto di immatricolazione degli ascensori o il registro di impianto (per ascensori installati in conformità alla Direttiva 95/16/CE) deve essere custodito all’interno del locale del macchinario a disposizione della ditta incaricata della manutenzioni o del personale incaricato dell’esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinaria.

Qual è la documentazione che l’installatore a ditta è obbligata a lasciare nel locale del macchinario?
Secondo l’art.6.2 dell’Allegato I al D.P.R. 162/99, ogni ascensore installato secondo la Direttiva 95/16/CE deve essere accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità. Essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato, dallo Stato membro in cui l'ascensore è installato. Detta documentazione comprende almeno: - un libretto di istruzioni contenente i disegni e di schemi necessari all'utilizzazione normale, nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso; - un registro sul quale si possono annotare le riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.


Ogni quanto vanno eseguite le verifiche sull’ascensore?
Secondo l’art. 13 del D.P.R. 162/99, il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.

Qual è la procedura da seguirsi in caso di verifica periodica con esito negativo?
A seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui incaricati per la verifica periodica, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.

Nel caso di impossibilità a garantire gli spazi liberi in fossa e/o in testata quale tipologia di ascensore si può installare?
Nel caso in cui, per motivi inerenti la conformazione dello stabile, non sia possibile installare un impianto ascensore garantendo gli spazi liberi in fossa e/o testata come richiamati dalle norme armonizzate, è possibile installare un impianto con fossa e/o testata ribassata ottenendo una deroga all’art.2.2 dell’Allegato I del D.P.R. 162/99. La richiesta, accompagnata da tutta una serie di documentazione, va inoltrata al Ministero dello Sviluppo Economico.

Quale norma va seguita in caso di modifica di un impianto preesistente?
In caso di modifica ad un ascensore preesistente, ovvero regolarmente collaudato secondo i regolamenti nazionali prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 162/99, le norme di riferimento da seguire sono la norma UNI 10411-1:2008, per gli ascensori a fune, e la norma UNI 10411-2:2008 per gli ascensori ad azionamento oleodinamico.

Cosa ha introdotto il DPR 462/01?
Dal 23 gennaio 2002 è obbligo per tutti i datori di lavoro di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per: • impianti di messa a terra; • installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; • impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. La novità rilevante riguarda le verifiche di legge, infatti mentre precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’ISPESL effettuare la prima verifica e delle ASL le verifiche successive periodiche, ed era quindi loro le responsabilità del non rispetto della periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche a Organismo autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico o in alternativa, se operanti sul territorio per questo tipo di attività, dalle ASL.

Perché si effettuano le verifiche periodiche?
Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti a sottoporre l'impianto a verifica periodica ogni due anni per controllarne l'efficienza. Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni. Sono abilitati ad effettuare tale verifica:
a) l'azienda sanitaria locale competente per territorio;
b) l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza;
c) la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
d) gli organismi di certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
Le spese per effettuare le verifiche periodiche sono a carico del proprietario dell'immobile in cui è installato l'ascensore.

Quando si effettua una verifica straordinaria?
La verifica straordinaria deve essere richiesta dal proprietario (o dal legale rappresentante) dell'immobile nei seguenti casi:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) in caso di incidente di notevole importanza anche se non seguito da infortunio;
c) nel caso siano state apportate all'ascensore modifiche costruttive indicate al punto F (articolo 2, comma 1, lettera i).
La verifica straordinaria è eseguita dagli stessi soggetti che compiono le verifiche periodiche (di cui all'articolo 13, comma 1), ai quali il proprietario (o il suo legale rappresentante) rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica.
Le spese per l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.

Perché l'obbligo della manutenzione?
Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a una persona munita di certificato di abilitazione o ad una ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente. I soggetti suddetti devono provvedere con personale abilitato. Il manutentore si impegnerà a svolgere tutte le verifiche e a espletare le pratiche previste l'art. 15 del DPR n.162 del 30 aprile 1999.

Cosa sono "libretto e targa"?
Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie. In esso devono essere contenuti:
a) i verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie;
b) la copia delle dichiarazioni di conformità "CE" dell'ascensore (art. 6 DPR 162 del 30 aprile 1999);
c) gli esiti delle visite di manutenzione;
d) la copia delle comunicazioni del proprietario o del suo legale rappresentante al competente ufficio comunale;
e) la copia della comunicazione del competente ufficio comunale al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola assegnato all'impianto.
In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa con le seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.
Il proprietario o il suo legale rappresentante assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1.

Quali sono i divieti principali?
È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più elevata.
È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con nulla o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.
Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

Un impianto non collaudato (anche se fermo, inutilizzato) ma con le pratiche di collaudo presentate all'ISPESL / Ispettorato del Lavoro o al Comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve fare?
1-Deve rivolgersi alla ditta installatrice che provvederà a verificare se l'ISPESL / Ispettorato del Lavoro e' in grado di garantire l'effettuazione del collaudo entro il 29 settembre 2002 compreso. In caso della mancanza di tale garanzia la ditta installatrice provvederà, a titolo oneroso, al collaudo in una delle seguenti forme:
- affiancando il collaudatore di un Ente Notificato;
- auto collaudando l'impianto, se la ditta installatrice possiede un sistema di qualità certificato ai sensi della Direttiva (ISO 9000 + estensione 95/16);
- affiancando un ingegnere fra quelli presenti negli elenchi della Camera di Commercio per la legge 46/90 lettera F, producendo autocertificazione come ditta installatrice e perizia giurata dell'ingegnere.

Un impianto non collaudato e con le pratiche di collaudo non presentate all'ISPESL / Ispettorato del Lavoro o al Comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve fare?
Deve adeguare l'impianto alla Direttiva Ascensori.

Tutti gli impianti costruiti secondo la norma precedente alla Direttiva Ascensori possono essere adeguati?
Teoricamente si, nella maggior parte dei casi l'adeguamento e' possibile, anche se e' oneroso (lo e' meno per gli impianti oleodinamici); esistono però situazioni particolari in cui la mancanza di spazio sufficiente sopra il tetto della cabina oppure la mancanza di spazio sufficiente tra cabina e contrappeso, rendono l'intervento di adeguamento impraticabile.

Se si è già pagato i bollettini ISPESL, può ugualmente avvalersi delle altre forme di collaudo per regolarizzare la sua situazione?
Si, purché informi preventivamente l'ISPESL di quale soluzione, fra le altre tre possibili, si intende avvalere.

E' possibile richiedere la restituzione delle quote versate con i bollettini per le prestazioni, esame progetto e/o collaudo, che l'ISPESL non eseguirà?
Si, anche se si dovrà' attendere che il Ministero autorizzi la restituzione di tali quote.

Se un impianto da collaudare non ha ancora il numero di matricola può essere ugualmente collaudato?
Si. Se l'ISPESL non ha assegnato il numero di matricola all'ascensore, sarà compito del Comune provvedere a fornire tale numero, eventualmente anche dopo l'avvenuto collaudo positivo.

Cosa si deve fornire al Comune e all'ISPESL una volta avvenuto il collaudo positivo?
Il Cliente deve inviare al Comune il verbale di collaudo (nel caso di utilizzo di ingegnere fra quelli presenti negli elenchi della Camera di Commercio deve essere corredato da perizia giurata e da una autocertificazione dell'installatore). Copia del verbale di collaudo deve essere fornito all'organismo competente per il collaudo di primo impianto (ISPESL o Ispettorato del Lavoro).

Alcuni Comuni richiedono il nominativo del soggetto incaricato delle verifiche periodiche entro 10 giorni dal rilascio del verbale di collaudo, minacciando in alcuni casi anche delle multe, cosa bisogna fare?
La 'regola dei 10 giorni nasce per gli impianti nuovi costruiti secondo la Direttiva Ascensori 95/16/CE e prevede 10 giorni di tempo dalla data riportata sulla Dichiarazione di Conformità CE (che per gli impianti da collaudare in sanatoria non esiste) per inviare al comune la comunicazione di messa in esercizio. Gli impianti collaudati in sanatoria sono da assimilare agli impianti già regolarmente collaudati secondo le precedenti normative. Il proprietario dell'impianto e' quindi tenuto ad indicare al comune il soggetto incaricato delle verifiche periodiche che abbia accettato l'incarico, ma senza stretti vincoli temporali (e comunque entro due anni dalla data di collaudo positivo).

L'avvenuto collaudo positivo esime il proprietario dell'ascensore o il suo legale rappresentante dall'effettuare l'analisi dei rischi e dall'applicare la Legge 626/94 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro?
No, il collaudo dell'impianto accerta che l'impianto e' conforme alle norme tecniche per impianti ascensori, norme che sono tutte precedenti al decreto legislativo 626/94 ed alle successive modifiche ed interpretazioni. Solo gli impianti costruiti secondo la Direttiva Ascensori possono essere considerati rispondenti anche alla 626, tenuto conto dello stato della tecnica alla data.

Chi sono i soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche?
I soggetti autorizzati sono:
- gli Enti Notificati.

Dopo che è stato definito l'accordo con il soggetto incaricato dell'esecuzione delle verifiche periodiche cosa bisogna fare?
I passi successivi sono:
- informare il Comune dell'avvenuta accettazione dell'incarico da parte del soggetto;
- informare la ditta manutentrice;
- applicare in cabina il cartellino che indichi il soggetto incaricato di effettuare le verifiche.

Se l'ultima verifica periodica, è avvenuta da oltre due anni cosa deve fare il proprietario?
Il proprietario (o il suo legale rappresentante) deve richiedere la verifica periodica ad uno dei soggetti autorizzati ad eseguirle

Come è possibile sapere quando è avvenuta l'ultima verifica periodica dell'ascensore?
All'atto della verifica periodica l'ingegnere ha registrato sul libretto di impianto (se presente in locale macchine) la data e l'esito della visita oppure ha inviato il verbale al Proprietario dell'ascensore (verbale che serviva per ottenere il rinnovo annuale della licenza di esercizio, oggi abolita) con copia alla ditta manutentrice. L'ASL, che ha eseguito la verifica periodica, mantiene la registrazione, nei propri archivi, della data in cui e' avvenuta.

Se un impianto è stato collaudato ma è fermo cosa bisogna fare?
Secondo la nuova normativa nessun impianto potrà' rimanere senza contratto di manutenzione e senza che sia definito il soggetto incaricato di eseguire la verifiche periodiche. Il proprietario dell'impianto o il suo legale rappresentante deve pertanto preoccuparsi di definire un contratto di manutenzione, (eventualmente anche con fatturazione sospesa), con ditta abilitata secondo la legge 46/90 lettera F e deve incaricare un soggetto, fra quelli autorizzati, per eseguire le verifiche periodiche biennali.

Si può mettere in esercizio un impianto collaudato da più di due anni?
Si, purché la messa in esercizio avvenga contestualmente ad una verifica periodica.

Chi è responsabile e a carico di chi sono le spese dell'effettuazione delle verifiche periodiche?
Il proprietario dell'ascensore (o il suo legale rappresentante) e' tenuto a sottoporre l'impianto a verifica periodica biennale e a sostenerne l'onere.

La ditta di manutenzione deve essere sempre presente durante le verifiche periodiche?
Si. Il soggetto incaricato delle verifiche fa eseguire al manutentore le operazioni dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza dell'impianto sono in condizioni di efficienza e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente. Tale attività normalmente non e' compresa nel canone di manutenzione e viene fatturata a parte.

Se l'ascensore deve essere ammodernato, le modifiche possono essere progettate a vecchia normativa?
Si. Solo i componenti di sicurezza, che dovessero essere sostituiti, devono rispondere alla Direttiva Ascensori. Al termine dei lavori verrà rilasciata la Dichiarazione di Conformità alla legge 46/90.

Dopo una modifica importante a chi deve essere richiesta la verifica straordinaria?
Allo stesso soggetto incaricato delle verifiche periodiche.

Quando si definisce 'importante' una modifica?
La modifica costruttiva si definisce 'importante' quando non rientra nella manutenzione ordinaria o straordinaria, quali ad esempio:
- il cambiamento della velocità;
- il cambiamento della portata;
- il cambiamento della corsa;
- il cambiamento del tipo di azionamento (elettrico oleodinamico);
- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

In quali altri casi deve essere richiesta la verifica straordinaria?
Oltre che nel caso di modifiche importanti dell'impianto la verifica straordinaria deve essere richiesta in caso di:

- verbale di verifica periodica negativa;
- incidenti di notevole importanza, anche se non seguiti da infortunio;
- in tal caso la prima cosa che il proprietario dell'impianto deve fare e' darne notizia al comune.

La Direttiva Ascensori quali sanzioni prevede?
La nuova legge, in caso di inosservanza degli obblighi previsti, non riporta piu' in modo esplicito multe o penali ma prevede che il Comune ordini l'immediata sospensione del servizio dell'ascensore (sigilli) e che provveda ad accertare le responsabilità sia civili che penali.

 

                   

 

 
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