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-La tassa di concessione governativa si deve
ancora pagare?
-Quali ascensori sono soggetti alle verifiche
periodiche?
-Di chi è l’obbligo di richiedere le verifiche
periodiche?
-La legge prevede un numero minimo di controlli da
effettuarsi durante l’anno da parte della ditta di
manutenzione?
-Gli Enti Notificati privati possono eseguire i
collaudi di primo impianto o per tale procedura
occorre rivolgersi all’ISPESL?
-Esiste un dispositivo automatico per far uscire
le persone bloccate nella cabina mobile?
-La nuova legge 162 ha introdotto l’obbligatorietà
del telefono nella cabina mobile, tale normativa
riguarda tutti gli ascensori o solo quelli di
nuova costruzione? Nel secondo caso si potrebbe
installare comunque anche su un ascensore
preesistente?
-Nel ns. Condominio c’è un disabile su sedia a
rotelle . E’ vero che esistono dei finanziamenti
ottenibili per trasformare l’ascensore e renderlo
più facilmente utilizzabile da un portatore di
Handicap?
-I lavori di manutenzione straordinaria rientrano
tra quelli per cui si più richiedere il 36% di
abbattimento dell’Irpef?
-Qual è l’iter amministrativo da seguire per
ottenere il numero di matricola dal Comune dopo
aver installato un nuovo impianto?
-Chi deve fornire il libretto dell’ascensore?
-Dove deve essere custodito il libretto
dell’ascensore?
-Qual è la documentazione che l’installatore a
ditta è obbligata a lasciare nel locale del
macchinario?
-Ogni quanto vanno eseguite le verifiche
sull’ascensore?
-Qual è la procedura da seguirsi in caso di
verifica periodica con esito negativo?
-Nel caso di impossibilità a garantire gli spazi
liberi in fossa e/o in testata quale tipologia di
ascensore si può installare?
-Quale norma va seguita in caso di modifica di un
impianto preesistente?
-Cosa ha introdotto il DPR 462/01?
-Perché si effettuano le verifiche periodiche?
-Quando si effettua una verifica straordinaria?
-Perché l'obbligo della manutenzione?
-Cosa sono "libretto e targa"?
-Quali sono i divieti principali?
-Un impianto non collaudato (anche se fermo,
inutilizzato) ma con le pratiche di collaudo
presentate all'ISPESL / Ispettorato del Lavoro o
al Comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve
fare?
-Un impianto non collaudato e con le pratiche di
collaudo non presentate all'ISPESL / Ispettorato
del Lavoro o al Comune entro il 30 settembre 2002
cosa deve fare?
-Tutti gli impianti costruiti secondo la norma
precedente alla Direttiva Ascensori possono essere
adeguati?
-Se si è già pagato i bollettini ISPESL, può
ugualmente avvalersi delle altre forme di collaudo
per regolarizzare la sua situazione?
-E' possibile richiedere la restituzione delle
quote versate con i bollettini per le prestazioni,
esame progetto e/o collaudo, che l'ISPESL non
eseguirà?
-Se un impianto da collaudare non ha ancora il
numero di matricola può essere ugualmente
collaudato?
-Cosa si deve fornire al Comune e all'ISPESL una
volta avvenuto il collaudo positivo?
-Alcuni Comuni richiedono il nominativo del
soggetto incaricato delle verifiche periodiche
entro 10 giorni dal rilascio del verbale di
collaudo, minacciando in alcuni casi anche delle
multe, cosa bisogna fare?
-L'avvenuto collaudo positivo esime il
proprietario dell'ascensore o il suo legale
rappresentante dall'effettuare l'analisi dei
rischi e dall'applicare la Legge 626/94 sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro?
-Chi sono i soggetti autorizzati ad effettuare le
verifiche periodiche?
- Dopo che è stato definito l'accordo con il
soggetto incaricato dell'esecuzione delle
verifiche periodiche cosa bisogna fare?
- Se l'ultima verifica periodica, è avvenuta da
oltre due anni cosa deve fare il proprietario?
-Come è possibile sapere quando è avvenuta
l'ultima verifica periodica dell'ascensore?
-Se un impianto è stato collaudato ma è fermo cosa
bisogna fare?
-Si può mettere in esercizio un impianto
collaudato da più di due anni?
-Chi è responsabile e a carico di chi sono le
spese dell'effettuazione delle verifiche
periodiche?
-La ditta di manutenzione deve essere sempre
presente durante le verifiche periodiche?
-Se l'ascensore deve essere ammodernato, le
modifiche possono essere progettate a vecchia
normativa?
-Dopo una modifica importante a chi deve essere
richiesta la verifica straordinaria?
-Quando si definisce 'importante' una modifica?
-In quali altri casi deve essere richiesta la
verifica straordinaria?
-La Direttiva Ascensori quali sanzioni prevede?
La tassa di concessione governativa si deve
ancora pagare?
No. La tassa annuale di concessione governativa
che si versava per il rinnovo della licenza di
esercizio degli impianti elevatori è stata da anni
abrogata. Non esiste nessun compenso fisso da
versare all’erario per il mantenimento in
esercizio dell’elevatore.
Quali ascensori sono soggetti alle verifiche
periodiche?
Tutti gli elevatori per i quali è obbligatorio un
controllo di manutenzione periodica (a partire dai
montacarichi con portata 24 Kg. in su) devono
necessariamente essere verificati ogni 24 mesi da
un Ingegnere di un Ente Notificato privato e da un
Ispettore ASL o da funzionario di altro Organismo
equipollente e competente nella circostanza (
Motorizzazione, Genio Civile ecc. ecc.)
Di chi è l’obbligo di richiedere le verifiche
periodiche?
L’obbligo di richiedere le verifiche periodiche o
straordinarie è sempre del proprietario
dell’ascensore o del suo legale rappresentante
(es. l’amministratore del condominio)
La legge prevede un numero minimo di controlli
da effettuarsi durante l’anno da parte della ditta
di manutenzione?
La normativa tecnica non interviene ad indicare
con quale frequenza devono essere verificati gli
elevatori da parte dei tecnici della ditta di
manutenzione incaricata; essa stabilisce solamente
che ogni 6 mesi devono essere fatti controlli
approfonditi sulle componenti preposte alla
sicurezza. I risultati delle verifiche devono
essere annotati su apposito intercalare posto nel
libretto di immatricolazione (se reperibile) o su
di una schedina esposta nel locale del
macchinario.
Gli Enti Notificati privati possono eseguire i
collaudi di primo impianto o per tale procedura
occorre rivolgersi all’ISPESL?
Gli Enti Notificati possono eseguire i collaudi di
primo impianto così come le verifiche
straordinarie a seguito di lavori o
trasformazioni.
Esiste un dispositivo automatico per far uscire
le persone bloccate nella cabina mobile?
Si ma tale dispositivo funziona esclusivamente in
caso di mancanza spontanea di alimentazione di
rete. Per qualsiasi altro guasto, meccanico od
elettrico, occorre eseguire la manovra manuale di
emergenza.
La nuova legge 162 ha introdotto
l’obbligatorietà del telefono nella cabina mobile,
tale normativa riguarda tutti gli ascensori o solo
quelli di nuova costruzione? Nel secondo caso si
potrebbe installare comunque anche su un ascensore
preesistente?
La nuova disposizione riguarda esclusivamente gli
elevatori commercializzati dopo il 30/06/1999. E’
comunque possibile installare un dispositivo di
telesoccorso su ogni elevatore purché sia
disponibile una linea telefonica fissa.
Nel ns. Condominio c’è un disabile su sedia a
rotelle . E’ vero che esistono dei finanziamenti
ottenibili per trasformare l’ascensore e renderlo
più facilmente utilizzabile da un portatore di
Handicap?
La legge 13/89 prescrive che la regione stanzi
annualmente dei fondi destinati al finanziamento
di interventi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche. Anche un privato cittadino,
purché ne abbia i requisiti che gli diano diritto,
può presentare richiesta del finanziamento,
finalizzato al miglioramento dell’utilizzo
dell’ascensore.
I lavori di manutenzione straordinaria
rientrano tra quelli per cui si più richiedere il
36% di abbattimento dell’Irpef?
Si. I lavori di manutenzione dell’ascensore
rientrano tra quelli per i quali è prevista
l’agevolazione fiscale.
Qual è l’iter amministrativo da seguire per
ottenere il numero di matricola dal Comune dopo
aver installato un nuovo impianto?
A seguito della installazione di un nuovo impianto
la ditta installatrice redige, secondo le modalità
prescritte nella Direttiva 95/16/CE, l’attestato
di conformità CE dell’impianto consegnandolo al
proprietario dello stesso il quale ha 10 giorni di
tempo per comunicare, al competente ufficio
comunale, la messa in servizio dell’ascensore.
Dalla data di tale comunicazione, l’ufficio
comunale ha 30 gg di tempo per rilasciare il
numero di matricola comunicandolo sia al
proprietario sia all’organismo notificato
incaricato dell’effettuazione delle verifiche
periodiche.
Chi deve fornire il libretto dell’ascensore?
Per gli ascensori installati in conformità alla
Direttiva 95/16/CE, secondo la lettera circolare
del Ministero dello Sviluppo Economico del
12/12/2006 prot. 0072024, il registro (libretto)
dell’impianto deve essere prodotto
dall’installatore insieme a tutta la
documentazione tecnica necessaria da lasciarsi nel
locale del macchinario.
Dove deve essere custodito il libretto
dell’ascensore?
Il libretto di immatricolazione degli ascensori o
il registro di impianto (per ascensori installati
in conformità alla Direttiva 95/16/CE) deve essere
custodito all’interno del locale del macchinario a
disposizione della ditta incaricata della
manutenzioni o del personale incaricato
dell’esecuzione delle verifiche periodiche e/o
straordinaria.
Qual è la documentazione che l’installatore a
ditta è obbligata a lasciare nel locale del
macchinario?
Secondo l’art.6.2 dell’Allegato I al D.P.R.
162/99, ogni ascensore installato secondo la
Direttiva 95/16/CE deve essere accompagnato da una
documentazione redatta nella/e lingua/e
ufficiale/i della Comunità. Essa/e può/possono
essere determinata/e, in conformità del trattato,
dallo Stato membro in cui l'ascensore è
installato. Detta documentazione comprende almeno:
- un libretto di istruzioni contenente i disegni e
di schemi necessari all'utilizzazione normale,
nonché alla manutenzione, all'ispezione, alla
riparazione, alle verifiche periodiche ed alla
manovra di soccorso; - un registro sul quale si
possono annotare le riparazioni e, se del caso, le
verifiche periodiche.
Ogni quanto vanno eseguite le verifiche
sull’ascensore?
Secondo l’art. 13 del D.P.R. 162/99, il
proprietario dello stabile, o il suo legale
rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari
manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonché
a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni
due anni.
Qual è la procedura da seguirsi in caso di
verifica periodica con esito negativo?
A seguito di verbale di verifica periodica con
esito negativo, il competente ufficio comunale
dispone il fermo dell'impianto fino alla data
della verifica straordinaria con esito favorevole.
La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti
di cui incaricati per la verifica periodica, ai
quali il proprietario o il suo legale
rappresentante rivolgono richiesta dopo la
rimozione delle cause che hanno determinato
l'esito negativo della verifica.
Nel caso di impossibilità a garantire gli spazi
liberi in fossa e/o in testata quale tipologia di
ascensore si può installare?
Nel caso in cui, per motivi inerenti la
conformazione dello stabile, non sia possibile
installare un impianto ascensore garantendo gli
spazi liberi in fossa e/o testata come richiamati
dalle norme armonizzate, è possibile installare un
impianto con fossa e/o testata ribassata ottenendo
una deroga all’art.2.2 dell’Allegato I del D.P.R.
162/99. La richiesta, accompagnata da tutta una
serie di documentazione, va inoltrata al Ministero
dello Sviluppo Economico.
Quale norma va seguita in caso di modifica di
un impianto preesistente?
In caso di modifica ad un ascensore preesistente,
ovvero regolarmente collaudato secondo i
regolamenti nazionali prima dell’entrata in vigore
del D.P.R. 162/99, le norme di riferimento da
seguire sono la norma UNI 10411-1:2008, per gli
ascensori a fune, e la norma UNI 10411-2:2008 per
gli ascensori ad azionamento oleodinamico.
Cosa ha introdotto il DPR 462/01?
Dal 23 gennaio 2002 è obbligo per tutti i datori
di lavoro di richiedere e far eseguire le
verifiche periodiche e straordinarie per: •
impianti di messa a terra; • installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche; • impianti elettrici in luoghi con
pericolo di esplosione. La novità rilevante
riguarda le verifiche di legge, infatti mentre
precedentemente al DPR 462/01 era compito dell’ISPESL
effettuare la prima verifica e delle ASL le
verifiche successive periodiche, ed era quindi
loro le responsabilità del non rispetto della
periodicità, dal 23 gennaio 2002 è il datore di
lavoro ha l’obbligo di richiedere e far effettuare
le verifiche a Organismo autorizzati dal Ministero
dello Sviluppo Economico o in alternativa, se
operanti sul territorio per questo tipo di
attività, dalle ASL.
Perché si effettuano le verifiche periodiche?
Il proprietario dello stabile, o il suo legale
rappresentante, sono tenuti a sottoporre
l'impianto a verifica periodica ogni due anni per
controllarne l'efficienza. Le operazioni di
verifica periodica sono dirette ad accertare se le
parti dalle quali dipende la sicurezza di
esercizio dell'impianto sono in condizioni di
efficienza, se i dispositivi di sicurezza
funzionano regolarmente e se si è ottemperato alle
prescrizioni eventualmente impartite in precedenti
verifiche. Il soggetto incaricato della verifica
fa eseguire dal manutentore dell'impianto le
suddette operazioni. Sono abilitati ad effettuare
tale verifica:
a) l'azienda sanitaria locale competente per
territorio;
b) l'ARPA, quando le disposizioni regionali di
attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
attribuiscano ad essa tale competenza;
c) la direzione provinciale del lavoro del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio per gli impianti
installati presso gli stabilimenti industriali o
le aziende agricole;
d) gli organismi di certificazione notificati ai
sensi del presente regolamento per le valutazioni
di conformità.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia al proprietario, nonché alla ditta
incaricata della manutenzione, il verbale relativo
e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente
ufficio comunale per i provvedimenti di
competenza.
Le spese per effettuare le verifiche periodiche
sono a carico del proprietario dell'immobile in
cui è installato l'ascensore.
Quando si effettua una verifica straordinaria?
La verifica straordinaria deve essere richiesta
dal proprietario (o dal legale rappresentante)
dell'immobile nei seguenti casi:
a) esito negativo della verifica periodica;
b) in caso di incidente di notevole importanza
anche se non seguito da infortunio;
c) nel caso siano state apportate all'ascensore
modifiche costruttive indicate al punto F
(articolo 2, comma 1, lettera i).
La verifica straordinaria è eseguita dagli stessi
soggetti che compiono le verifiche periodiche (di
cui all'articolo 13, comma 1), ai quali il
proprietario (o il suo legale rappresentante)
rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause
che hanno determinato l'esito negativo della
verifica.
Le spese per l'effettuazione delle verifiche
straordinarie sono a carico del proprietario dello
stabile ove è installato l'impianto.
Perché l'obbligo della manutenzione?
Ai fini della conservazione dell'impianto e del
suo normale funzionamento, il proprietario o il
suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare
la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore
o del montacarichi a una persona munita di
certificato di abilitazione o ad una ditta
specializzata ovvero a un operatore comunitario
dotato di specializzazione equivalente. I soggetti
suddetti devono provvedere con personale
abilitato. Il manutentore si impegnerà a svolgere
tutte le verifiche e a espletare le pratiche
previste l'art. 15 del DPR n.162 del 30 aprile
1999.
Cosa sono "libretto e targa"?
Il proprietario o il suo legale rappresentante
assicurano la disponibilità del libretto all'atto
delle verifiche periodiche o straordinarie. In
esso devono essere contenuti:
a) i verbali dalle verifiche periodiche e
straordinarie;
b) la copia delle dichiarazioni di conformità "CE"
dell'ascensore (art. 6 DPR 162 del 30 aprile
1999);
c) gli esiti delle visite di manutenzione;
d) la copia delle comunicazioni del proprietario o
del suo legale rappresentante al competente
ufficio comunale;
e) la copia della comunicazione del competente
ufficio comunale al proprietario o al suo legale
rappresentante relative al numero di matricola
assegnato all'impianto.
In ogni cabina devono esporsi, a cura del
proprietario o del suo legale rappresentante, le
avvertenze per l'uso e una targa con le seguenti
indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche
periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.
Il proprietario o il suo legale rappresentante
assicurano la disponibilità del libretto all'atto
delle verifiche periodiche o straordinarie o nel
caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1.
Quali sono i divieti principali?
È vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi
ai minori di anni 12, non accompagnati da persone
di età più elevata.
È, inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine
multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone
con nulla o diminuita funzionalità degli arti ed
ai minori di dodici anni, anche se accompagnati.
Resta fermo il divieto di occupazione dei
fanciulli e delle donne minorenni in lavori di
manovra degli ascensori, montacarichi ed
apparecchi di sollevamento a trazione meccanica,
ai sensi della voce 69, della tabella A annessa al
regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Un impianto non collaudato (anche se fermo,
inutilizzato) ma con le pratiche di collaudo
presentate all'ISPESL / Ispettorato del Lavoro o
al Comune entro il 30 settembre 2002 cosa deve
fare?
1-Deve rivolgersi alla ditta installatrice che
provvederà a verificare se l'ISPESL / Ispettorato
del Lavoro e' in grado di garantire
l'effettuazione del collaudo entro il 29 settembre
2002 compreso. In caso della mancanza di tale
garanzia la ditta installatrice provvederà, a
titolo oneroso, al collaudo in una delle seguenti
forme:
- affiancando il collaudatore di un Ente
Notificato;
- auto collaudando l'impianto, se la ditta
installatrice possiede un sistema di qualità
certificato ai sensi della Direttiva (ISO 9000 +
estensione 95/16);
- affiancando un ingegnere fra quelli presenti
negli elenchi della Camera di Commercio per la
legge 46/90 lettera F, producendo
autocertificazione come ditta installatrice e
perizia giurata dell'ingegnere.
Un impianto non collaudato e con le pratiche di
collaudo non presentate all'ISPESL / Ispettorato
del Lavoro o al Comune entro il 30 settembre 2002
cosa deve fare?
Deve adeguare l'impianto alla Direttiva Ascensori.
Tutti gli impianti costruiti secondo la norma
precedente alla Direttiva Ascensori possono essere
adeguati?
Teoricamente si, nella maggior parte dei casi
l'adeguamento e' possibile, anche se e' oneroso
(lo e' meno per gli impianti oleodinamici);
esistono però situazioni particolari in cui la
mancanza di spazio sufficiente sopra il tetto
della cabina oppure la mancanza di spazio
sufficiente tra cabina e contrappeso, rendono
l'intervento di adeguamento impraticabile.
Se si è già pagato i bollettini ISPESL, può
ugualmente avvalersi delle altre forme di collaudo
per regolarizzare la sua situazione?
Si, purché informi preventivamente l'ISPESL di
quale soluzione, fra le altre tre possibili, si
intende avvalere.
E' possibile richiedere la restituzione delle
quote versate con i bollettini per le prestazioni,
esame progetto e/o collaudo, che l'ISPESL non
eseguirà?
Si, anche se si dovrà' attendere che il Ministero
autorizzi la restituzione di tali quote.
Se un impianto da collaudare non ha ancora il
numero di matricola può essere ugualmente
collaudato?
Si. Se l'ISPESL non ha assegnato il numero di
matricola all'ascensore, sarà compito del Comune
provvedere a fornire tale numero, eventualmente
anche dopo l'avvenuto collaudo positivo.
Cosa si deve fornire al Comune e all'ISPESL una
volta avvenuto il collaudo positivo?
Il Cliente deve inviare al Comune il verbale di
collaudo (nel caso di utilizzo di ingegnere fra
quelli presenti negli elenchi della Camera di
Commercio deve essere corredato da perizia giurata
e da una autocertificazione dell'installatore).
Copia del verbale di collaudo deve essere fornito
all'organismo competente per il collaudo di primo
impianto (ISPESL o Ispettorato del Lavoro).
Alcuni Comuni richiedono il nominativo del
soggetto incaricato delle verifiche periodiche
entro 10 giorni dal rilascio del verbale di
collaudo, minacciando in alcuni casi anche delle
multe, cosa bisogna fare?
La 'regola dei 10 giorni nasce per gli impianti
nuovi costruiti secondo la Direttiva Ascensori
95/16/CE e prevede 10 giorni di tempo dalla data
riportata sulla Dichiarazione di Conformità CE
(che per gli impianti da collaudare in sanatoria
non esiste) per inviare al comune la comunicazione
di messa in esercizio. Gli impianti collaudati in
sanatoria sono da assimilare agli impianti già
regolarmente collaudati secondo le precedenti
normative. Il proprietario dell'impianto e' quindi
tenuto ad indicare al comune il soggetto
incaricato delle verifiche periodiche che abbia
accettato l'incarico, ma senza stretti vincoli
temporali (e comunque entro due anni dalla data di
collaudo positivo).
L'avvenuto collaudo positivo esime il
proprietario dell'ascensore o il suo legale
rappresentante dall'effettuare l'analisi dei
rischi e dall'applicare la Legge 626/94 sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro?
No, il collaudo dell'impianto accerta che
l'impianto e' conforme alle norme tecniche per
impianti ascensori, norme che sono tutte
precedenti al decreto legislativo 626/94 ed alle
successive modifiche ed interpretazioni. Solo gli
impianti costruiti secondo la Direttiva Ascensori
possono essere considerati rispondenti anche alla
626, tenuto conto dello stato della tecnica alla
data.
Chi sono i soggetti autorizzati ad effettuare
le verifiche periodiche?
I soggetti autorizzati sono:
- gli Enti Notificati.
Dopo che è stato definito l'accordo con il
soggetto incaricato dell'esecuzione delle
verifiche periodiche cosa bisogna fare?
I passi successivi sono:
- informare il Comune dell'avvenuta accettazione
dell'incarico da parte del soggetto;
- informare la ditta manutentrice;
- applicare in cabina il cartellino che indichi il
soggetto incaricato di effettuare le verifiche.
Se l'ultima verifica periodica, è avvenuta da
oltre due anni cosa deve fare il proprietario?
Il proprietario (o il suo legale rappresentante)
deve richiedere la verifica periodica ad uno dei
soggetti autorizzati ad eseguirle
Come è possibile sapere quando è avvenuta
l'ultima verifica periodica dell'ascensore?
All'atto della verifica periodica l'ingegnere ha
registrato sul libretto di impianto (se presente
in locale macchine) la data e l'esito della visita
oppure ha inviato il verbale al Proprietario
dell'ascensore (verbale che serviva per ottenere
il rinnovo annuale della licenza di esercizio,
oggi abolita) con copia alla ditta manutentrice.
L'ASL, che ha eseguito la verifica periodica,
mantiene la registrazione, nei propri archivi,
della data in cui e' avvenuta.
Se un impianto è stato collaudato ma è fermo
cosa bisogna fare?
Secondo la nuova normativa nessun impianto potrà'
rimanere senza contratto di manutenzione e senza
che sia definito il soggetto incaricato di
eseguire la verifiche periodiche. Il proprietario
dell'impianto o il suo legale rappresentante deve
pertanto preoccuparsi di definire un contratto di
manutenzione, (eventualmente anche con
fatturazione sospesa), con ditta abilitata secondo
la legge 46/90 lettera F e deve incaricare un
soggetto, fra quelli autorizzati, per eseguire le
verifiche periodiche biennali.
Si può mettere in esercizio un impianto
collaudato da più di due anni?
Si, purché la messa in esercizio avvenga
contestualmente ad una verifica periodica.
Chi è responsabile e a carico di chi sono le
spese dell'effettuazione delle verifiche
periodiche?
Il proprietario dell'ascensore (o il suo legale
rappresentante) e' tenuto a sottoporre l'impianto
a verifica periodica biennale e a sostenerne
l'onere.
La ditta di manutenzione deve essere sempre
presente durante le verifiche periodiche?
Si. Il soggetto incaricato delle verifiche fa
eseguire al manutentore le operazioni dirette ad
accertare se le parti dalle quali dipende la
sicurezza dell'impianto sono in condizioni di
efficienza e se i dispositivi di sicurezza
funzionano regolarmente. Tale attività normalmente
non e' compresa nel canone di manutenzione e viene
fatturata a parte.
Se l'ascensore deve essere ammodernato, le
modifiche possono essere progettate a vecchia
normativa?
Si. Solo i componenti di sicurezza, che dovessero
essere sostituiti, devono rispondere alla
Direttiva Ascensori. Al termine dei lavori verrà
rilasciata la Dichiarazione di Conformità alla
legge 46/90.
Dopo una modifica importante a chi deve essere
richiesta la verifica straordinaria?
Allo stesso soggetto incaricato delle verifiche
periodiche.
Quando si definisce 'importante' una modifica?
La modifica costruttiva si definisce 'importante'
quando non rientra nella manutenzione ordinaria o
straordinaria, quali ad esempio:
- il cambiamento della velocità;
- il cambiamento della portata;
- il cambiamento della corsa;
- il cambiamento del tipo di azionamento
(elettrico oleodinamico);
- la sostituzione del macchinario, della cabina
con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del
gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano,
delle difese del vano e di altri componenti
principali.
In quali altri casi deve essere richiesta la
verifica straordinaria?
Oltre che nel caso di modifiche importanti
dell'impianto la verifica straordinaria deve
essere richiesta in caso di:
- verbale di verifica periodica negativa;
- incidenti di notevole importanza, anche se non
seguiti da infortunio;
- in tal caso la prima cosa che il proprietario
dell'impianto deve fare e' darne notizia al
comune.
La Direttiva Ascensori quali sanzioni prevede?
La nuova legge, in caso di inosservanza degli
obblighi previsti, non riporta piu' in modo
esplicito multe o penali ma prevede che il Comune
ordini l'immediata sospensione del servizio
dell'ascensore (sigilli) e che provveda ad
accertare le responsabilità sia civili che penali.
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